Sez. L, Sentenza n. 2885 del 19/05/1979 (Rv. 399213 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - DIRITTO DEL GIORNALISTA DI CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - CREAZIONE DI UNA SITUAZIONE EVIDENTEMENTE INCOMPATIBILE CON LA DIGNITA DEL GIORNALISTA PER FATTI COMPORTANTI LA RESPONSABILITA DELL'EDITORE - CONFIGURABILITA - CRITERI.*
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - DIRITTO DEL GIORNALISTA DI CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - CREAZIONE DI UNA SITUAZIONE EVIDENTEMENTE INCOMPATIBILE CON LA DIGNITA DEL GIORNALISTA PER FATTI COMPORTANTI LA RESPONSABILITA DELL'EDITORE - CONFIGURABILITA - CRITERI.*
La fattispecie prevista dall'art 32 del CCNL 10 gennaio 1959 per il lavoro giornalistico nella parte in cui riconosce al giornalista il diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con diritto all'indennita di licenziamento qualora, per fatti che comportino la responsabilita dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la dignita del giornalista, attribuisce Rilevanza ad ogni stato di fatto, magari solo tollerato dall'editore, che comprometta la figura professionale del giornalista stesso ed anche se tale situazione ha uno sviluppo graduale, con la conseguenza che la dignita del giornalista puo essere ferita anche prima che la situazione stessa si sia stabilizzata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 32, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)