Sez. L, Sentenza n. 11049 del 24/10/1995 (Rv. 494351 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Estinzione per licenziamento - Sopravvenienza di una situazione personale del dipendente determinante un conflitto con il dovere di corretta informazione - Giustificato motivo oggettivo di recesso - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad una giornalista critico musicale, membro del consiglio di amministrazione del massimo ente lirico locale e moglie del direttore artistico delle più importanti associazioni musicali cittadine.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Nel rapporto di lavoro giornalistico non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento il sopravvenire di una situazione personale del dipendente dalla quale possa, in astratto, derivare un conflitto con il dovere di corretta informazione che incombe sul giornalista, richiedendosi a tal fine la dimostrazione (il cui onere grava sul datore di lavoro) che la prestazione del dipendente, sia pure per fatto a questi non imputabile, sia divenuta oggettivamente impossibile in conseguenza di situazioni concretamente idonee a piegare la professionalità del giornalista a logiche estranee all'informazione, distorcendone la libertà di giudizio, senza che tali situazioni possano presuntivamente desumersi dai rapporti interpersonali o extra lavorativi del dipendente. (Nella specie i giudici di merito - con decisione confermata sul punto dalla S.C. - avevano escluso che costituisse giustificato motivo oggettivo di licenziamento di una giornalista, incaricata della rubrica di critica musicale su di un quotidiano, il fatto che essa fosse stata nominata membro del consiglio di amministrazione del massimo ente lirico locale e che il marito avesse assunto la direzione artistica delle più importanti associazioni musicali cittadine e della locale stazione radiotelevisiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)