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Sez. U - , Ordinanza n. 20687 del 09/08/2018 (Rv. 650276 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Società a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità davanti al giudice ordinario - Declinatoria di giurisdizione - Successiva azione davanti al giudice contabile - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650276-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

A seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario su azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica per il danno al patrimonio sociale, con affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, la proposizione di un'azione contabile oltre tre mesi dopo il passaggio in giudicato di quella declinatoria esclude che il giudizio possa qualificarsi tempestivamente riproposto e preclude, dunque, al giudice adito per secondo il potere di sollevare il regolamento d'ufficio di cui all'art. 17, commi 2 e 3, all. 1 del d.lgs. n. 174 del 2016.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. I art. 17 com. 2, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. I art. 17 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. I art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)