Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 09/04/1975 (Rv. 374823 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - PRONUNCIA DEL GIUDICE - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - PRONUNCIA DEL GIUDICE - LIMITI.*
Il giudice deve, per pronunciare ai sensi dell'art 112 cod proc civ su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, individuare sia il petitum che la causa petendi e cosi dare la qualificazione giuridica dell'Azione esercitata, non limitandosi al tenore letterale delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, bensi mettendo in relazione le conclusioni stesse con i fatti dedotti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda che sono esposti nella parte motiva, con il solo limite della corrispondenza tra la domanda e la pronuncia in relazione alla situazione fatta valere ed alle conseguenze giuridiche di cui si pretende l'attuazione. (V 762/74, mass n 368612).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)