Sez. 3, Sentenza n. 4147 del 25/06/1981 (Rv. 414816 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - PRONUNCIA DEL GIUDICE - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - PRONUNCIA DEL GIUDICE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art 112 cod proc civ, il giudice del merito deve pronunciare su tutta la domanda, individuandone sia il petitum che la causa petendi e qualificando giuridicamente l'Azione proposta senza limitarsi al tenore letterale delle conclusioni formulate dalla parte, bensi mettendo queste in relazione con i fatti dedotti e con gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, quali esposti nella parte motiva della citazione, con il solo limite della corrispondenza fra la domanda e la pronuncia in rapporto alla situazione fatta valere ed alle conseguenze giuridiche perseguite dall'attore. (Conf 1308/75, mass n 374823).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)