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Sez. 1, Sentenza n. 851 del 10/02/1995 Cc. (dep. 29/03/1995) Rv. 200588 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - Perfezionamento del reato con la semplice manifestazione del rifiuto - Facilità di accertamento dell'identità del soggetto per conoscenza diretta del pubblico ufficiale o per altra ragione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200588-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia

Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, ed è irrilevante che detta identità sia facilmente accertabile per conoscenza diretta del soggetto da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione, postulando la esatta identificazione del soggetto medesimo l'acquisizione in modo sicuro di tutti i dati all'uopo necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)