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Sez. 3, Sentenza n. 9160 del 24/06/2002 (Rv. 555289 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - GARANZIA PER IL PAGAMENTO | Ritardata restituzione - Risarcimento dei danni - Condanna generica - Ammissibilità - Restituzione cauzione - Previo adempimento delle obbligazioni del conduttore - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555289-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - GARANZIA PER IL PAGAMENTO

In tema di locazione, il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di rilasciare l'immobile costituisce un comportamento antigiuridico del conduttore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni (salvo il relativo onere probatorio a carico del locatore in sede di liquidazione), mentre l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto le proprie obbligazioni; pertanto, qualora (come nella specie) il locatore abbia agito per i danni da inadempimento del conduttore, da liquidarsi in separata sede, il suo obbligo restitutorio sarà esigibile solo all'esito del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)