Sez. 1, Sentenza n. 12548 del 22/09/2000 (Rv. 540378 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane - Natura costitutiva - Configurabilità - Limiti - Rilevanza ai fini della qualificazione come piccolo imprenditore - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE
L'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva, ai limitati fini dell'attribuzione delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, non spiega alcuna influenza, "ex se", con riferimento alla qualificazione dell'artigiano come piccolo imprenditore, come tale escluso dal fallimento, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati dall'art. 2083 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)