Sez. 1, Sentenza n. 7366 del 27/07/1998 (Rv. 517537 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Efficacia costituiva - Configurabilità - Limiti.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
In tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale (legge n.443 del 1985) deve essere realizzato (tenuto conto che, alla luce delle rispettive normative, un'impresa può avere i requisiti previsti dalla legge 443/85, e non essere purtuttavia conforme al modello delineato dall'art. 2083 cod. civ.) ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 della ricordata legge 443/85, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega alcuna influenza, "ex se", ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n.5 cod. civ., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)