Sez. 5, Sentenza n. 2218 del 31/01/2011 (Rv. 616603 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Agevolazione ai fini dell'Irpeg e dell'Ilor - Presupposti - Differenze - Individuazione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie per le attività svolte nei territori di cui all'art. 1 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Mezzogiorno d'Italia), per fruire dell'esenzione all'IRPEG sono necessari un elemento soggettivo, riguardante la costituzione dell'impresa in forma di società, ed un elemento oggettivo, costituito dalla realizzazione di nuove iniziative produttive, mentre, per ottenere quella decennale relativa all'ILOR (fruibile anche da enti, imprenditori individuali o società di persone), la legge richiede che l'attività svolta abbia natura industriale e che l'impresa impianti uno stabilimento tecnicamente organizzato ovvero, se già esistente, provveda all'ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o riammodernamento dello stesso (art. 101 d.P.R. n. 218 cit.), con la conseguenza che, solo ai fini dall'esenzione dall'ILOR, è necessario che l'impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato.(In applicazione del riportato principio, la S.C. ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto insufficiente, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IRPEG, la mera costituzione della società, in assenza di attività produttiva).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)