Sez. 5, Sentenza n. 13954 del 24/06/2011 (Rv. 618532 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Agevolazioni ex artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Operatività "ex lege" - Istanza del contribuente o provvedimento concessorio dell'Amministrazione - Necessità - Esclusione - Esercizio del diritto all'agevolazione in sede di impugnazione di atto impositivo o di atto di diniego del rimborso - Ammissibilità - Onere probatorio a carico dell'interessato - Configurabilità - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
L'esenzione decennale dall'ILOR - per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno - e la riduzione decennale dell'IRPEG - per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi - previste dagli artt. 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria. Il diritto a tali agevolazioni, pertanto, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con domanda al giudice tributario di annullamento dell'atto che, esplicitamente o implicitamente, le escluda, nel qual caso l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione e la riduzione è, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., a carico del soggetto che le invoca, il quale deve fornire la prova dei fatti che palesino il raggiungimento dello scopo previsto dalla normativa sulle provvidenze fiscali per le imprese del Mezzogiorno, ovverosia l'effettiva realizzazione dell'intento dichiarato, trattandosi di elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)