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Sez. 5, Sentenza n. 12840 del 12/07/2004 (Rv. 574455 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Agevolazione ai fini dell'Irpeg e dell'Ilor - Presupposti - Differenze - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574455-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie per le attività svolte nei territori di cui all'art. 1 d.P.R. n. 218 del 1978 (Mezzogiorno d'Italia), per fruire di quella relativa all'IRPEG sono necessari un elemento soggettivo, riguardante la costituzione dell'impresa in forma di società, e un elemento oggettivo, costituito dalla realizzazione di nuove iniziative produttive; per ottenere quella decennale, relativa all'ILOR, fruibile anche da enti, imprenditori individuali o società di persone, la legge richiede che l'attività svolta abbia natura industriale e che l'impresa impianti uno stabilimento tecnicamente organizzato ovvero, se già esistente, provveda al suo ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o riammodernamento (art. 101 d.P.R. n. 218 cit.). Ai fini dell'esenzione dall'IRPEG, diversamente che ai fini dall'esenzione dall'ILOR, non è, pertanto, necessario che l'impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto, erroneamente, che i presupposti delle due esenzioni fossero identici e aveva omesso, ai fini applicativi dell'ILOR, ogni indagine circa la esistenza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)