Sez. L, Sentenza n. 713 del 16/02/1977 (Rv. 384294 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PROVA - TEMPO - DIMINUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA NELLA FASE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - DOVERI DEL GIUDICE - ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE MEDICHE - MANCANZA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PROVA - TEMPO - DIMINUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA NELLA FASE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - DOVERI DEL GIUDICE - ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE MEDICHE - MANCANZA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.*
Il giudice del merito, per poter escludere che la diminuzione della capacita di guadagno dell'assicurato nei limiti accertati al momento della pronunzia sussistesse anche al tempo della domanda amministrativa, o, ad ogni modo, nella fase amministrativa del procedimento, deve compiere un'accurata indagine circa l'epoca d'insorgenza, l'entita e l'andamento di ciascuna delle affezioni costituenti il complesso invalidante e, a tal fine, deve esaminare e coordinare con gli elementi acquisiti in causa mediante le relazioni peritali le risultanze del certificato medico allegato dall'assicurato alla domanda amministrativa di pensione, gli elementi emergenti dalle visite mediche disposte dall'istituto assicuratore durante il procedimento amministrativo e le altre eventuali risultanze medico legali, comunque acquisite al processo. E pertanto viziata da motivazione insufficiente la sentenza che si limiti ad affermare, puramente e semplicemente, che le infermita poste a base del giudizio di invalidita formulato dai giudici di merito si siano aggravate col tempo e che l'invalidita in questione non esistesse percio all'epoca della procedura amministrativa. (Conf 3241/74, mass n 371757).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)