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Sez. 3, Sentenza n. 5513 del 30/03/1981 Ud. (dep. 03/06/1981) Rv. 149186 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESCRIZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - REATO CONDIZIONATO - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA - CONDIZIONE PER LA PUNIBILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149186-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESCRIZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - REATO CONDIZIONATO - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA - CONDIZIONE PER LA PUNIBILITÀ DEL REATO.*

Il reato di omessa dichiarazione dei redditi, oltre che essere istantaneo, è un reato condizionato, cioè uno di quei reati previsti dal comma secondo dell'art. 158 cod. pen., il quale statuisce che, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Quindi, l'accertamento definitivo dell'imposta rappresenta una condizione per la punibilità del reato. (V. Mass. N. 123340; (Conf. 2064/74, mass. N. 088634; (Conf. 1600/74, mass. N. 088607).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)