Sez. 3, Sentenza n. 1581 del 30/11/1972 Ud. (dep. 22/02/1973) Rv. 123340 - 01
FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO - PRESCRIZIONE - TRIBUTI DIRETTI - REATI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - NATURA DELLA DISPOSIZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO - PRESCRIZIONE - TRIBUTI DIRETTI - REATI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - NATURA DELLA DISPOSIZIONE.*
L'art 21, comma quarto, legge 7 gennaio 1929, n 4 costituisce, nel sistema, una norma di carattere eccezionale, che deroga alla norma generale dell'art 158 cod pen, facendo decorrere la prescrizione non dal giorno del commesso reato, ma dopo l'esaurimento della fase amministrativa ed eventualmente giudiziaria di accertamento del tributo. Tale norma non ha carattere esclusivamente processuale, ma si inserisce nel diritto penale sostanziale, perche influisce sulla decorrenza del tempo di prescrizione, spostandone l'inizio al momento in cui venga rimosso l'ostacolo frapposto dal legislatore del 1929 alla possibilita dell'Esercizio dell'Azione penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)