Sez. L, Sentenza n. 9731 del 07/10/1997 (Rv. 508587 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita domiciliare di controllo - Obbligo di reperibilità - Giustificato motivo di esonero - Allontanamento dal domicilio ai fini di visita presso il medico di fiducia - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere nell'occasione effettuato una visita presso il medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca al fine della tutela della salute una necessità prevalente nei confronti della necessità dell'assenza dal lavoro quale mezzo curare la malattia. (Nella specie l'interessato si era recato presso il medico di fiducia per sottoporgli il risultato di un esame radiografico; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, aveva accolto la domanda del lavoratore senza compiere la valutazione indicata nel riportato principio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)