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Sez. L, Sentenza n. 3639 del 16/04/1994 (Rv. 486242 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Disciplina ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983 - Obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo - Prova del giustificato motivo di esonero - Onere del lavoratore - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486242-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

Ai fini della prova, a carico del lavoratore in stato di malattia, del giustificato motivo di esonero dell'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo previsto dall'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, l' esigenza di recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale può valere a giustificare l'assenza soltanto se ricorra la duplice condizione dell'esistenza di una valida ragione di tale visita (aggravamento della malattia, nuovo sintomo, necessità di un controllo sul decorso della malattia) e dell'assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)