Sez. L, Sentenza n. 6166 del 27/06/1994 (Rv. 487222 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Diritto del lavoratore - Correlativo obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo - Esonero - Condizione - Giustificato motivo - Estremi - Identificazione con la forza maggiore - Esclusione - Ragionevole impedimento - Sufficienza - Esigenza del ricorso al proprio medico curante - Rilevanza - Limiti - Onere probatorio relativo.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo (art. 5 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1993) non s'identifica col concetto di forza maggiore - che postula un impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile - e ricorre in presenza di un ragionevole impedimento, ossia di qualsivoglia serio motivo di assenza durante la fascia oraria, la cui prova è a carico del lavoratore; il quale, ove giustifichi la sua irreperibilità alla visita predetta con l'esigenza del ricorso al proprio medico curante per la verifica dell'andamento della malattia, deve dimostrare sia la necessità di tale ricorso sia l'impossibilità di recarsi dal sanitario in orari diversi da quelli di reperibilità senza subire pregiudizio alla salute.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)