Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 04/03/1993 (Rv. 481237 - 01)
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Somme costituenti il maggior danno - Ritardato pagamento - Rivalutazione - Ammissibilità - Importo - Interessi - Assorbimento.
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie
Il ritardato pagamento di somme costituenti il maggior danno subito a causa della mora nell'adempimento di una obbligazione originariamente pecuniaria sono suscettibili di rivalutazione ex art. 1224 cod. civ., - il cui importo, peraltro, assorbe quello degli interessi, siano essi compensativi o moratori -, trattandosi di quantificare l'entità di un ulteriore danno che trova sempre la usa fonte (indiretta) nella stessa mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)