Sez. U, Sentenza n. 10796 del 16/12/1994 (Rv. 489242 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debiti di valuta - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. mediante riconoscimento della rivalutazione monetaria - Cumulabilità, nello stesso periodo, degli interessi con le rivalutazioni - Esclusione - Ulteriori interessi sulla somma rivalutata - Decorrenza dalla liquidazione della somma.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Rispetto ai debiti di valuta (nella specie, indennità di espropriazione), la rivalutazione monetaria costituisce una delle possibili modalità di determinazione del "maggior danno", risarcibile a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sempreché non si operi, in relazione al medesimo periodo di tempo, un'indebita duplicazione, cumulando detta rivalutazione con gli interessi legali, i quali spettano, invece sulla somma rivalutata, dal giorno della pronuncia giudiziale fino al pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)