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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 (Rv. 655085 - 02)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex lege n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della salute - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655085-02

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, ai fini della detrazione dall'importo risarcitorio dell'indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992, ne aveva ritenuto provata la corresponsione al dante causa dei ricorrenti, alla luce della documentazione versata in atti e delle allegazioni contenute nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, sebbene il relativo mandato di pagamento fosse stato prodotto senza quietanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)