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Sez. 2, Sentenza n. 3374 del 15/02/2007 (Rv. 595605 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Domanda di accertamento negativo del credito - Contrapposta domanda riconvenzionale di pagamento - Onere della prova - A carico di entrambe le parti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595605-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (Nella specie, l'attore aveva chiesto che fosse accertato di nulla dovere alla controparte per l'attività professionale svolta, mentre il convenuto aveva domandato, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della propria prestazione; in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello, che aveva respinto la domanda del professionista per non avere questi fornito la prova di avere ricevuto l'incarico professionale dalla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)