Sez. 3, Sentenza n. 12963 del 16/06/2005 (Rv. 581805 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Domanda di accertamento negativo - Onere - Sussistenza - Contrapposta domanda riconvenzionale - Prova positiva - Necessità - Fattispecie in tema di prelazione agraria.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolva tale onere. (Fattispecie relativa a domanda di accertamento negativo della sussistenza del diritto di prelazione agraria in capo a un confinante, alla quale quest'ultimo aveva contrapposto domanda riconvenzionale fondata sulla esistenza del diritto sopraindicato, risultando soccombente per mancanza di prova circa il requisito della coltivazione biennale dei terreni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)