Sez. L, Sentenza n. 1717 del 17/02/1987 (Rv. 451102 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA PER SPETTANZE RETRIBUTIVE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL LAVORATORE PER L'ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA PER SPETTANZE RETRIBUTIVE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL LAVORATORE PER L'ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui la sentenza di primo grado, contenente la condanna del datore di lavoro al pagamento di spettanze retributive in misura inferiore a quella domandata dal lavoratore, sia stata appellata in via principale dal datore di lavoro - per l'integrale rigetto della domanda o, in subordine, per la riduzione dell'importo già riconosciuto - e in via incidentale dal lavoratore, per l'integrale accoglimento della domanda, tale impugnazione incidentale, in quanto diretta contro lo stesso capo della sentenza investito dall'appello principale, è ammissibile, ai sensi del primo comma dell'art. 334 cod. proc. civ., ancorché proposta oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata. (V 1073/85, mass n 439206; (V 2209/83, mass n 427054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)