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Sez. L, Sentenza n. 1073 del 09/02/1985 (Rv. 439206 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - RIGETTO DELLA DOMANDA RELATIVA ALLA QUALIFICA ED ALLA MISURA DELLA RETRIBUZIONE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PARTE DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA CONTRO LA AFFERMAZIONE DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439206-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - RIGETTO DELLA DOMANDA RELATIVA ALLA QUALIFICA ED ALLA MISURA DELLA RETRIBUZIONE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PARTE DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA CONTRO LA AFFERMAZIONE DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza che, riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha accolto la domanda per l'indennità di anzianità ma respinto le ulteriori istanze del lavoratore aventi ad oggetto il riconoscimento di una certa qualifica e la misura della retribuzione, l'impugnazione principale del lavoratore avverso tale statuizione di rigetto non consente alla controparte l'impugnazione incidentale tardiva del capo di sentenza concernente l'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro atteso che quest'ultima oltre a non essere diretta contro lo stesso capo della sentenza già investito dall'impugnazione principale, oppure contro un capo dipendente o connesso, si ricollega non ad un interesse insorto per effetto dell'impugnazione principale bensì ad un interesse già NATO direttamente dalla sentenza. (Conf 2209/83, mass n 427054; (Conf 1619/81, mass n 412292).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)