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Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 28/03/1983 (Rv. 427054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI CONDANNA PARZIALE AL RISARCIMENTO DEL DANNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL "QUANTUM" - IMPUGNAZIONI DEL DEBITORE LIMITATA ALLA STATUIZIONE DI RIGETTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL CREDITORE NEL "QUANTUM" - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI CONDANNA PARZIALE AL RISARCIMENTO DEL DANNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL "QUANTUM" - IMPUGNAZIONI DEL DEBITORE LIMITATA ALLA STATUIZIONE DI RIGETTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL CREDITORE NEL "QUANTUM" - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 334 cod. proc. civ., nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che questa non solo sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, ma anche si ricolleghi ad un interesse insorto proprio per effetto dell'impugnazione principale. Pertanto, con riguardo alla sentenza che, nell'accogliere la domanda di revisione prezzi dell'appaltatore, disattenda parzialmente la sua richiesta degli interessi legali e del risarcimento del maggior danno, la quale sia stata impugnata dallo appaltatore medesimo esclusivamente per tale statuizione di rigetto, l'impugnazione incidentale dell'appaltante, volta ad ottenere la modifica della revisione prezzi, esula dall'applicazione della citata norma ed è soggetta ai termini ordinari, in quanto tutela un interesse sorto sin dal momento della pronuncia della sentenza. (V 5874/82, mass n 423630; (V 1231/82, mass n 419106; (V 1619/81, mass n 412292).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)