Sez. 1, Sentenza n. 4089 del 12/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174882 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO - LIMITI - CONFIGURABILITÀ DEL FATTO COME REATO - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO - LIMITI - CONFIGURABILITÀ DEL FATTO COME REATO - NECESSITÀ.*
In materia di riesame di un provvedimento di sequestro, il procedimento incidentale, che si svolge innanzi al tribunale della libertà, non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato che Forma oggetto dell'istruttoria del procedimento principale. Tuttavia, il potere di riesame anche nel merito comporta la possibilità di verificare l'antigiuridicità del fatto così come descritto nel decreto; tale verifica, però, deve essere compiuta in un piano di astrattezza, nel senso cioè che essa non investi la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, ma semplicemente alla configurabilità di quel fatto come reato. (V mass n 164291; (V mass n 164190; (Conf mass n 166621; (Conf mass n 160064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)