Sez. 3, Sentenza n. 2175 del 24/06/1983 Cc. (dep. 29/07/1983) Rv. 160064 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO - LIMITI: A) CONFIGURABILITÀ DEL FATTO COME REATO, B) PERTINENZA DELLA COSA AL REATO.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO - LIMITI: A) CONFIGURABILITÀ DEL FATTO COME REATO, B) PERTINENZA DELLA COSA AL REATO.*
Il potere di riesame "anche nel merito" del decreto di sequestro (introdotto con l'art. 343 bis cod. proc. pen.), è indissociabile da una "plena cognitio" della corrispondenza dell'atto, in senso strutturale e funzionale, allo schema desumibile dalla relativa disciplina, che presenta come requisito essenziale il nesso di pertinenza della cosa sequestrata al reato. La verifica dell'antigiuridicità penale del fatto va pertanto compiuta su un piano di astrattezza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, ma deve (e risponde al diritto dell'interessato di esigerla) essere limitata alla configurabilità del fatto come reato. (V mass n 158317; (V mass n 157753).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)