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Sez. L, Sentenza n. 2727 del 04/05/1984 (Rv. 434777 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PRESTAZIONI - PREVIDENZIALI - RIVALUTABILITÀ AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434777-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PRESTAZIONI - PREVIDENZIALI - RIVALUTABILITÀ AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CRITERI.*

In tema di crediti pecuniari non di lavoro, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, pur potendo essere causa di danni maggiori rispetto a quelli ristorabili con l'attribuzione dei soli interessi legali, non giustifica, in sè, alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'Onere, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., non solo di proporre la relativa domanda, ma anche quello di allegare e di provare - sia pure valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni mezzo di prova, integrabile anche in via equitativa - il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito ed ovviamente diverso dal puro e semplice deterioramento del potere di acquisto (o valore intrinseco) della moneta medio tempore verificatosi. Gli oneri anzidetti sussistono anche per il creditore di prestazioni pecuniarie previdenziali, sicché anche il pensionato, ancorché tale qualità assuma peculiare significato in ordine alla Determinazione del maggior danno di cui al secondo comma dell'art. 1224 citato, non può limitarsi ad allegare la mera diminuzione del potere di acquisto della moneta, ma è tenuto a dimostrare un pregiudizio diverso e particolare, come (in via d'indicazione meramente esemplificativa) quelli di aver dovuto, per i propri bisogni di vita, far ricorso al credito a condizioni onerose, di aver dovuto, per sostentarsi, alienare beni idonei a salvaguardarlo dalla svalutazione, di non aver potuto investire le somme dovute in modo tale da conseguire questo stesso risultato. (V 6468/83, mass n 431209; (V 6312/83, mass n 431057; (V 6311/83, mass n 431055; (V 6310/83, mass n 431050; (V 6309/83, mass n 431046; (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)