Sez. 5, Sentenza n. 24024 del 25/11/2015 (Rv. 637569 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Abuso del diritto - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Sussistenza delle condotte elusive tipizzate dal legislatore - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema d'imposte dirette, pur costituendo l'abuso del diritto un principio generale, con radici comunitarie e costituzionali, rilevabile d'ufficio dal giudice, nonostante la mancata allegazione dell'Amministrazione finanziaria, il legislatore ha proceduto, con l'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" vigente ed oggi abrogato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 128 del 2015), alla tipizzazione delle condotte elusive, sicché può configurarsi un abuso del diritto solo qualora ricorra una delle operazioni ivi indicate nell'art. 37 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il cui terzo comma limita l'ambito applicativo dei due precedenti commi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)