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Sez. 6, Sentenza n. 26367 del 03/06/2025 Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288522-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Opponibilità dei crediti dei terzi anteriori al sequestro - Data certa - Verifica giudiziale - Criteri - Fatture e scritture contabili - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288522-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato, investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell'accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento. (In motivazione, la Corte ha specificato che, per attribuire piena efficacia probatoria al contenuto delle fatture, è necessario che le stesse siano state accettate dal destinatario, quanto meno con comportamento concludente, e siano state annotate nelle scritture contabili, fermo restando il libero apprezzamento del giudice in ordine all'attendibilità di queste ultime).

Cod. Civ. art. 2704, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)