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Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 02/08/1968 (Rv. 335346 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - CONFLITTO DI INTERESSI - CURATORE SPECIALE PER IL MINORE - NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE - PENDENZA DEL GIUDIZIO, CAUSA DEL CONFLITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335346-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - CONFLITTO DI INTERESSI - CURATORE SPECIALE PER IL MINORE - NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE - PENDENZA DEL GIUDIZIO, CAUSA DEL CONFLITTO - IRRILEVANZA.*

Nel caso di conflitto d'interessi fra il minore e il genitore esercente la patria potesta, la nomina del curatore speciale spetta al giudice tutelare, anche se e pendente il giudizio da cui il conflitto deriva, in quanto la disposizione dell'art. 78 capoverso cod. proc. civ. trova applicazione non in via esclusiva ma in via suppletiva, cioe nel caso in cui altre norme non provvedano in via normale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)