Sez. 2, Sentenza n. 5591 del 26/10/1981 (Rv. 416309 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE - NOMINA - PRESUPPOSTO - CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO - RIMEDIO DIVERSO O DIVERSAMENTE DISCIPLINATO PREVISTO IN UNA DETERMINATA MATERIA DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO - RICORSO A DETTO RIMEDIO ANZICHÉ ALLA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA EX ART. 320, ULTIMO COMMA, COD. CIV..*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE - NOMINA - PRESUPPOSTO - CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO - RIMEDIO DIVERSO O DIVERSAMENTE DISCIPLINATO PREVISTO IN UNA DETERMINATA MATERIA DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO - RICORSO A DETTO RIMEDIO ANZICHÉ ALLA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA EX ART. 320, ULTIMO COMMA, COD. CIV..*
L'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. - che prevede la nomina di un curatore speciale processuale al legalmente incapace, nel caso di conflitto di interessi tra lo stesso ed il suo rappresentante - trova applicazione se manchi in Sede propria una norma particolare diretta all'eliminazione del conflitto, mentre, quando in una determinata materia l'ordinamento giuridico appresti un rimedio diverso o diversamente disciplinato per l'ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, deve farsi richiamo a tale rimedio speciale (nella specie: art. 320, ultimo comma, cod. civ.), in maniera esclusiva o concorrente a seconda dei casi. (V. 4178/78, mass. N. 393799; (V. 3650/75, mass. N. 377854; (V. 2747/68, mass. N. 335346).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)