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Sez. 1, Sentenza n. 3650 del 29/10/1975 (Rv. 377854 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - CONFLITTO DI INTERESSI - CURATORE SPECIALE PER IL MINORE - NOMINA - COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE - PENDENZA DI GIUDIZIO - NOMINA DA PARTE DEL CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - NULLITA DELLA SENTENZA - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377854-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - CONFLITTO DI INTERESSI - CURATORE SPECIALE PER IL MINORE - NOMINA - COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE - PENDENZA DI GIUDIZIO - NOMINA DA PARTE DEL CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - NULLITA DELLA SENTENZA - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO.*

Nel caso di conflitto di interessi fra un minore ed il genitore esercente la patria potesta, insorto in relazione ad un giudizio pendente, la nomina del curatore speciale del minore compete, a mente dell'art 320, ultimo comma, cod civ, unicamente al giudice tutelare, in quanto la norma di cui all'art 78 ultimo comma, cod proc civ ha carattere suppletivo e non e, quindi, applicabile al conflitto di interessi fra il genitore ed il minore, che e espressamente contemplato dal citato art 320. Pertanto, la nomina del curatore speciale da parte del Presidente dell'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la causa, invece che del giudice tutelare, comporta un vizio del procedimento, che determina la nullita della sentenza. Tale nullita puo essere eccepita da qualsiasi parte, attenendo alla regolarita del contraddittorio, su cui, il giudice puo indagare anche di ufficio. (Conf 2747/68, mass n 335346; 2742/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)