Sez. 5, Sentenza n. 240 del 04/03/1968 Ud. (dep. 06/05/1968) Rv. 107850 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVI -RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE DIVERSE DA QUELLE VALUTABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONSIDERAZIONE DI QUELLE DI MAGGIOR RILIEVO DI DETTE CIRCOSTANZE E DI ALTRE DI NATURA DIVERSA - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVI -RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE DIVERSE DA QUELLE VALUTABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONSIDERAZIONE DI QUELLE DI MAGGIOR RILIEVO DI DETTE CIRCOSTANZE E DI ALTRE DI NATURA DIVERSA - LEGITTIMITA.*
In tema di attenuanti generiche non e obbligatorio per il giudice fondare i motivi della concessione o del diniego delle attenuanti generiche su circostanze diverse da quelle indicate nell'art.133 cod. pen. per la Determinazione della pena ai fini della Determinazione del la pena, il giudice deve valutare nel loro complesso le circostanze indicate in tale articolo ai fini della concessione o del diniego del le attenuanti generiche, il giudice puo prendere in considerazione quella o quelle tra esse che ritiene di maggiore rilievo oppure ritenere prevalenti altre circostanze di natura diversa, se ricorrano. (V. 104991 ed ivi citata, 103195 anno 1967 101846, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)