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Sez. 1, Sentenza n. 5817 del 12/06/1999 (Rv. 527376 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di provvedimento di sgravio delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria - Mancata accettazione della rinunzia - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527376-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo, a titolo di ILOR, nelle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione alle Commissioni Tributarie, che non sia stata ritualmente accettata dal controricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.L.G. 31 dicembre 1992 n. 546, deve dichiararsi l'estinzione del processo, senza disporre alcunché per le spese del giudizio estinto, che, per il terzo comma del citato articolo, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)