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Sez. 5, Sentenza n. 372 del 11/01/2006 (Rv. 586926 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Spese di rappresentanza - Disciplina ex art. 74, comma secondo, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Deducibilità - Facoltà di scelta del contribuente - Nel solo esercizio di competenza ovvero secondo quote costanti negli esercizi successivi - Regola generale di contabilizzazione delle spese per servizi posta dall'art. 75, comma secondo, lettera b) - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586926-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di reddito d'impresa, per le spese di rappresentanza l'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consente al contribuente di scegliere, analogamente a quanto previsto dal precedente comma primo per le "spese relative a studi e ricerche", fra la deduzione nel solo esercizio di competenza e quella per quote costanti negli esercizi successivi - analoga "ratio" presiedendo alla deducibilità, ai sensi dell'art. 74, comma secondo, prima parte, delle spese di pubblicità nell'esercizio di competenza ovvero negli esercizi successivi per quote costanti -, sicché non si applica, in presenza di una siffatta specifica previsione, la norma di carattere generale del successivo art. 75, comma secondo, lettera b), che stabilisce la contabilizzazione delle spese per servizi alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)