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Sez. 5, Sentenza n. 26179 del 12/12/2014 (Rv. 633767 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese di pubblicità e propaganda - Disciplina ex art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Deducibilità - Criteri legali - Vincolatività - Facoltà di scelta del contribuente - Immodificabilità.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633767-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, l'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consente di scegliere solo tra la deduzione integrale immediata delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio in cui sono state sostenute e quella in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro anni successivi, sicché al contribuente non spetta uno "ius variandi" rispetto al vincolante criterio legale e la sua opzione, immodificabile, va mantenuta per tutti gli esercizi tra i quali viene ripartito l'ammortamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, Legge 28/12/1995 num. 302 art. 3 com. 93, Legge 12/12/2003 num. 344, Cod. Civ. art. 2426 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)