Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 25/06/1977 (Rv. 386375 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE, DIPENDENZA O RAPPRESENTANZA RISPETTO AD UNA DELLE PARTI - INCOMPATIBILITA CON LA MEDIAZIONE.*
MEDIAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE, DIPENDENZA O RAPPRESENTANZA RISPETTO AD UNA DELLE PARTI - INCOMPATIBILITA CON LA MEDIAZIONE.*
La mediazione, a prescindere dall'unilateralita o bilateralita dell'incarico, si sostanzia nell'interposizione neutrale ed imparziale fra due persone, per agevolare la conclusione di un determinato affare. La collaborazione, la dipendenza o la rappresentanza di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare escludono invece tale negozio, a causa del difetto di autonomia e di indipendenza in colui che e legato ad una delle parti da detti rapporti. (nella specie, e stato ravvisato un contratto d'opera, e non di mediazione, in quello con cui una persona si era obbligata, dietro compenso, a far ottenere alla controparte un mutuo bancario). (Conf 2933/74, mass n 371373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)