Sez. L, Sentenza n. 6943 del 19/08/1987 (Rv. 455128 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE - REQUISITI - INDIVIDUAZIONE - PARASUBORDINAZIONE - INSUSSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - INCLUSIONE IN QUELLE EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
MEDIAZIONE - IN GENERE - REQUISITI - INDIVIDUAZIONE - PARASUBORDINAZIONE - INSUSSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - INCLUSIONE IN QUELLE EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
La Mancanza di un legame di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con alcuna delle parti interessate alla conclusione di un affare costituisce, a norma dell'art. 1754 cod. civ., requisito imprescindibile per la giuridica esistenza del contratto di mediazione. Ne consegue che il relativo rapporto non può rientrare tra i rapporti di cosiddetta parasubordinazione, le cui controversie sono devolute, ai sensi degli artt. 409 n. 3 e 413 cod. proc. civ., alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. (V 4340/80, mass n 408206; (V 2721/77, mass n 386375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)