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Sez. 3, Sentenza n. 4340 del 07/07/1980 (Rv. 408206 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - DEDUZIONE DA PARTE DEL TERZO IN IPOTESI DI PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE DA PARTE DI COSTUI - AMMISSIBILITA IN ORDINE ALL'AZIONE PER LA RIPETIZIONE DELLO INDEBITO.*
Stato
decisa il 1980-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408206-01

MEDIAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - DEDUZIONE DA PARTE DEL TERZO IN IPOTESI DI PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE DA PARTE DI COSTUI - AMMISSIBILITA IN ORDINE ALL'AZIONE PER LA RIPETIZIONE DELLO INDEBITO.*

La Mancanza di un legame di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, con alcuna delle parti interessate alla conclusione di un affare, costituisce requisito essenziale della qualita di mediatore, a norma dell'art 1754 cod civ. in difetto di tale requisito, pertanto, il contratto di mediazione deve ritenersi affetto da giuridica inesistenza, la quale puo essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche dal terzo che abbia adempiuto l'Obbligo di pagamento della provvigione, a norma dello art 1180 cod civ, al fine di agire per la ripetizione d'indebito oggettivo. (V 2721/77, mass n 386375; (V 2933/74, mass n 371373).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)