Sez. 3, Sentenza n. 15601 del 12/07/2007 (Rv. 599093 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Obbligazione pecuniaria - Adempimento - Domanda nei confronti di una P.A. - Competenza per territorio - Criteri previsti dall'art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Determinazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una P.A., è attribuita - in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, cod. civ., e delle norme in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 54 del r.d. n. 2440 del 1923 e agli artt. 278 lett.d), 287 e 407 del r.d. n. 827 del 1924 - all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)