Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 14/04/2000 (Rv. 535685 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Domanda di accertamento della responsabilità e liquidazione dei danni in separata sede - Richiesta di separazione - Inammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La cognizione della domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art.96 cod. proc. civ. rientra per ogni aspetto ed in tutta la sua estensione nella competenza esclusiva ed inderogabile del giudice investito della causa di merito, che è il solo in grado di valutare la rilevanza e la consistenza patrimoniale di un illecito realizzato nell'ambito del processo svoltosi davanti a lui, per cui non è consentito alla parte di chiedere una mera condanna generica, né al giudice di frazionare in due distinti giudizi la cognizione dell'istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)