diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4030 del 06/04/1995 (Rv. 491672 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Domanda di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. per esecuzione illegittima - Proponibilità nello stesso giudizio volto all'accertamento di tale illegittimità - Domanda intesa ad ottenere una sentenza di condanna generica con rinvio della liquidazione ad altro giudice - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491672-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA

Della domanda di responsabilità processuale aggravata derivante da esecuzione illegittima (art. 96, primo comma, cod. proc. civ.) o ingiusta (art. 96, secondo comma, stesso codice) può conoscere solo il giudice cui è stata proposta la domanda intesa a tale accertamento, cui la prima è necessariamente connessa, di modo che la domanda intesa ad ottenere una sentenza di condanna generica con rinvio della liquidazione ad altro giudizio è inammissibile; inammissibilità che va rilevata di ufficio, in ogni grado del giudizio e che comporta, se rilevata in sede di giudizio di legittimità, una pronuncia di cassazione senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)