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Sez. 2, Sentenza n. 7334 del 20/05/2002 (Rv. 554554 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Rilevanza nel caso di richiesta di revocazione di sentenza della Cassazione - Condizioni - Limiti - Errore determinante la decisione di merito - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554554-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza della Cassazione deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Se, invece, l'errore di fatto, sulla cui base si chiede detta revocazione, è stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati dal giudice del merito, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione ex artt. 395 n. 4 e 398 cod. proc. civ. contro la predetta decisione, non essendole di contro consentito addurre tale errore in un momento successivo(nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una propria sentenza, con il quale si pretendeva di ravvisare un errore revocatorio nella erronea percezione, da parte della stessa Corte, di elementi di fatto che sarebbero stati parimenti fraintesi dal giudice d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)