Sez. 2, Sentenza n. 8803 del 28/06/2000 (Rv. 538135 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Incidenza sulla sentenza della Cassazione - Estremi - Errore determinante la decisione di merito - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione perché se, invece, l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, è esclusa l'esperibilità dello strumento revocatorio. (Vedi Corte Costituzionale 30 gennaio 1987 n. 17 e 31 gennaio 1991 n. 36)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)