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Sez. 2, Sentenza n. 8803 del 28/06/2000 (Rv. 538135 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Incidenza sulla sentenza della Cassazione - Estremi - Errore determinante la decisione di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538135-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione perché se, invece, l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, è esclusa l'esperibilità dello strumento revocatorio. (Vedi Corte Costituzionale 30 gennaio 1987 n. 17 e 31 gennaio 1991 n. 36)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)