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Sez. L, Sentenza n. 2851 del 11/03/1995 (Rv. 491086 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Incidenza sulla sentenza della Cassazione - Estremi - Errore determinante la decisione di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491086-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., così come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale 30 gennaio 1986 n. 17 e 31 gennaio 1991 n. 36, deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)