Sez. 3 - , Ordinanza n. 10612 del 04/05/2018 (Rv. 648703 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Contratto stipulato in forma orale - Qualificazione - Riferimento alla "causa concreta" - Necessità - Tipica funzione economico-sociale del negozio - Rilevanza - Ragioni - Prospettazione di diversa qualificazione - Onere probatorio della parte - Contenuto.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Nel contratto stipulato in forma orale, la qualificazione giuridica della natura del rapporto negoziale deve essere effettuata sulla base della cd. causa concreta, ovvero degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare e, nell'impossibilità di un'interpretazione testuale, deve farsi riferimento alla tipica funzione economico-sociale del contratto, sicché la parte che prospetti una diversa qualificazione dell'operazione contrattuale realizzata è gravata dall'onere di provare la sussistenza di ulteriori elementi che consentano di individuare in concreto uno scopo pratico del negozio diverso dalla funzione propria dello schema legale tipico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)