Sez. 5, Sentenza n. 9541 del 19/04/2013 (Rv. 626779 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Natura intrinseca ed effetti degli atti - Qualificazione di un negozio - Causa reale e regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita - Negozi collegati - Fattispecie relativa a conferimento immobiliare in società con accollo del debito a carico della stessa.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio di interpretazione degli atti, fissato dall'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell'"intrinseca natura e degli effetti giuridici", comporta che, nella qualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, per cui non è decisiva, in caso di negozi collegati, la rispettiva differenza di oggetto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha confermato la ritenuta finalità elusiva nel collegamento negoziale fra un contratto di apertura di credito di conto corrente garantito da ipoteca su un immobile ed il successivo conferimento del bene, da parte dei mutuatari e quali soci, in una società a tal fine costituita, con contestuale accollo alla medesima del debito garantito, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, realizzandosi nella sostanza un trasferimento a titolo oneroso del bene, con elusione dell'imposta di registro, riduttivamente pagato sul valore immobiliare al netto delle passività e degli oneri accollati).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)