Sez. 3, Sentenza n. 27000 del 07/12/2005 (Rv. 586157 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Relativo procedimento - Suddivisione in fasi - Individuazione - Preventiva ricerca della volontà delle parti - Successivo inquadramento della fattispecie nell'ambito dello schema legale corrispondente - Apprezzamento della rilevanza giuridica - Sindacato di legittimità in relazione alle distinte fasi - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
L'interpretazione del contratto, dal punto di vista strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la relativa complessa operazione ermeneutica si articola in tre distinte fasi: a) la prima consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti; b) la seconda risiede nella individuazione del modello della fattispecie legale; c) l'ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati. Le ultime due fasi, che sono le sole che si risolvono nell'applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità, mentre la prima - che configura un tipo di accertamento che è riservato al giudice di merito, poiché si traduce in un'indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva - è normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che nelle ipotesi di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negli artt. 1362 e seguenti cod. civ. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)